x

x

Art. 418

Poteri dell’autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione [Codice di procedura civile 712], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [Codice civile 432].

Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione [Codice civile 414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40; Codice di procedura civile 713, 714].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.