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Art. 417

Istanza d’interdizione o di inabilitazione

L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse [Codice civile 85, 166; Codice di procedura civile 712] dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado [Codice civile 76], dagli affini entro il secondo grado [Codice civile 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [Codice civile 414, 415, 418; Codice di procedura civile 69].

Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [Codice di procedura civile 712].

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