Art. 416
Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età [Codice civile 2, 102]. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40].
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