x

x

Art. 416

Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età [Codice civile 2, 102]. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.