x

x

Art. 419

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice di procedura civile 713].

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [Codice di procedura civile 61]. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando [Codice civile 422, 423, 427; Codice di procedura civile 717, 719].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.