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Art. 420

Internamento definitivo in manicomio

[La nomina del tutore provvisorio [Codice civile 419] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero [Codice di procedura civile 717].]

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