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Art. 432

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo [Codice civile 415, 418, 429].

Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati [Codice civile 427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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