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Art. 431

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [Codice civile 421, 430, 1442, 2908].

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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