Art. 414

Persone che possono essere interdette

Il maggiore di età [Codice civile 2] e il minore emancipato [Codice civile 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 40; Codice di procedura civile 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

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