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Art. 429

Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate [Codice civile 266, 432, 2942, n. 1] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [Codice civile 76] o degli affini entro il secondo grado [Codice civile 78], del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 42].

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui [Codice civile 415]. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [Codice di procedura civile 720].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

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