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Art. 314-bis

Requisiti degli adottanti

[La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L’età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.]

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