Art. 314-duodetricies
Certificati anagrafici
[Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.]
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.