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Art. 314-octies decies

Revoca dello stato di adottabilità

[Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio [Codice di procedura civile 732] sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.]

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