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Art. 314-septies decies

Cessazione dello stato di adottabilità

[Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell’ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l’ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.]

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