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Art. 314-quater

Condizioni per lo stato di adottabilità

[Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi [Codice civile 433], purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore].

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l’infanzia.

Il compimento dell’ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.]

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