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Art. 314-quinquies

Denuncia della situazione di abbandono

[Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare [Codice civile 344] che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.]

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