Art. 2316
Atto costitutivo
L’atto costitutivo [Codice civile 2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [Codice civile 1350, n. 9, 2465, 2643, n. 10, 2725].
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Atto costitutivo
L’atto costitutivo [Codice civile 2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [Codice civile 1350, n. 9, 2465, 2643, n. 10, 2725].