Art. 2317
Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2200, 2949; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 99, 100, 101, 101-bis], ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali [Codice civile 33, 38, 41, 2257, 2258, 2267, 2291, 2320, 2331, 2515].
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