Art. 2318
Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo [Codice civile 2291, 2301, 2313].
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari [Codice civile 2320, 2323, 2380, 2465, 2467, 2487, 2535].
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