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Art. 2322

Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte [Codice civile 2284].

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale [Codice civile 24, 2479].

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