x

x

Art. 2323

Cause di scioglimento

La società si scioglie [Codice civile 2250, 2711], oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari [Codice civile 2318], sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno [Codice civile 2284].

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione [Codice civile 2468]. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [Codice civile 2272, n. 4].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.