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Art. 2324

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [Codice civile 31, 2313, 2456; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 218].

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