Art. 157
Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione [Codice civile 150, 151], senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
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