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Art. 158

Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice [Codice civile 150; Codice di procedura civile 711].

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

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