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Art. 1599

Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente [Codice civile 1602, 1603], se ha data certa [Codice civile 2704] anteriore all’alienazione della cosa [Codice civile 1601, 2160].

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede [Codice civile 1147, 1153].

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione [Codice civile 2643, n. 8, 2923].

L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante [Codice civile 1600].

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