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Art. 1637

 Accollo di casi fortuiti

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [Codice civile 1648]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto [Codice civile 1418] col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari [Codice civile 1643].

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