Art. 1637
Accollo di casi fortuiti
L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [Codice civile 1648]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
È nullo il patto [Codice civile 1418] col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari [Codice civile 1643].
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