Art. 1638
Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse [Codice civile 834] o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.