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Art. 1647

Nozione

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia [Codice civile 2083], si applicano le norme che seguono, [sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative] [Codice civile 1654, 2080].

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