Art. 1648
Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico [Codice civile 1637], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [Codice civile 1654].
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