Art. 2455
Soci accomandatari
L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari [Codice civile 2316, 2542].
I soci accomandatari sono di diritto amministratori [Codice civile 2318, 2457, 2458] e sono soggetti agli obblighi degli amministratori [Codice civile 2380-bis] della società per azioni [Codice civile 2392].
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