x

x

Art. 2456

Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni [Codice civile 2368, 2369].

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni [Codice civile 2383].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.