Art. 2456
Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni [Codice civile 2368, 2369].
Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni [Codice civile 2383].
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