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Art. 2457

Sostituzione degli amministratori

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio [Codice civile 2383]. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica [Codice civile 2380-bis, 2386, 2458].

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina [Codice civile 2318, 2455, 2475, 2542].

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