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Art. 1745

Rappresentanza dell’agente

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [Codice civile 1495, 2226] sono validamente fatti all’agente [Codice civile 1512, 1752, 1903, 2212].

L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari [Codice di procedura civile 670] nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

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