Art. 1755
Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione [Codice civile 1758] da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso [Codice civile 1748] per effetto del suo intervento [Codice civile 1757, 2950].
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [Codice civile 2099, 2225, 2233].
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