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Art. 1757

Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva [Codice civile 1353], il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [Codice civile 1360, 1755].

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [Codice civile 1425] o rescindibile [Codice civile 1447], se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità [Codice civile 1445, 1452].

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