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Art. 1762

Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito [Codice civile 1405], subentra nei diritti verso il contraente non nominato [Codice civile 1203, n. 5].

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

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