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Art. 1425

Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile [Codice civile 1234, 1276, 1445, 1462, 1471, n. 2] se una delle parti era legalmente incapace di contrattare [Codice civile 2, 3, 322, 414, 1441, 1442, 1443, 1444, 1939].

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere [Codice civile 427, 428, 1191; Codice penale 32].

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