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Art. 1446

Annullabilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1321, 1459, 1466].

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