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Art. 1445

Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

L’annullamento che non dipende da incapacità legale [Codice civile 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [Codice civile 2652, n. 6, 2690, n. 3].

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