Art. 1444
Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento [Codice civile 1441], mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo [Codice civile 1423, 1451, 2824].
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità [Codice civile 1234].
La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto [Codice civile 1425].
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