Art. 1443
Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti [Codice civile 1425, 1441], questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio [Codice civile 2039].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.