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Art. 1442

Prescrizione

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni [Codice civile 428, 2948].

Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso [Codice civile 1427] o da incapacità legale [Codice civile 1425], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione [Codice civile 429, 431], ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età [Codice civile 2, 2935].

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere [Codice civile 1449].

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