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Art. 1441

Legittimazione

L’annullamento del contratto può essere domandato [Codice civile 1442] solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge [Codice civile 322, 377, 427, 428, 1394, 1443, 1444, 1462].

L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale [Codice penale 32] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

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