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Art. 959

Diritti dell’enfiteuta

L’enfiteuta ha gli stessi diritti [Codice civile 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 4] che avrebbe il proprietario sui frutti [Codice civile 820, 821] del fondo, sul tesoro [Codice civile 932, 1058, 1077] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 840].

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [Codice civile 817, 934].

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