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Art. 960

Obblighi dell’enfiteuta

L’enfiteuta ha l’obbligo [Codice civile 964, 971, 1350, n. 2, 2643, n. 2] di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico [Codice civile 820, 972, 2948, n. 4]. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [Codice civile 2763].

L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti [Codice civile 1635].

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