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Art. 961

Pagamento del canone

L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente [Codice civile 1292] su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione [Codice civile 1294].

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione [Codice civile 1295].

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