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Art. 963

Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue [Codice civile 975].

Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento [Codice civile 2964].

Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennità è ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti [Codice civile 1891].

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse [Codice civile 834], l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

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