Art. 964
Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta [Codice civile 960, 967], salve le disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 1009].
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.
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