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Art. 965

Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [Codice civile 968, 1078, 1350, n. 2, 2643, n. 2], sia per atto di ultima volontà [Codice civile 587, 2648].

Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni [Codice civile 1379].

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente [Codice civile 1292] con l’acquirente [Codice civile 958, 967, 980, 1024].

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