Art. 969
Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione [Codice civile 2720] del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente [Codice civile 1870, 2720].
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