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Art. 970

Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

Il diritto dell’enfiteuta si prescrive [Codice civile 2946] per effetto del non uso protratto per venti anni [Codice civile 958, 975, 1014, n. 1, 1073, 1077, 1078, 1166, 2651, 2815, 2934; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 252].

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